STRIMS

GRAZIE di essere qui.

Ti invito a leggere tutto quanto riportato nel seguito.
Sono a tua disposizione per tutti i

 chiarimenti del caso.

Per tutte le attività non sanitarie, è in

 vigore STRIMS; entro 10gg dall’inizio

detenzione è necessario effettuare la

 registrazione e comunicazione come

previsto dal sistema.

Con il decreto mille proroghe del 2022 la

 scadenza per le attività Sanitarie è il

31/03/2023

Per adempiere a tale obbligo sono

 necessarie:

digitale; la Carta di Identità Digitale

(CIE) può essere utilizzata se

 disponibili i codici PIN e PUK; (CON

CIE si ha l’equivalente di SPID e

 Firma DIGITALE)

 oppure aruba o qualunque altro gestore)

  • PEC;
  • EMAIL;

LE RICEVUTE, le date  e le  “Comunicazione

Preventiva di Pratica art. 22 del D.Lgs.

 230/95” o “Notifica di pratica art. 46 del

D.Lgs. 101/2020” ; Tale documentazione in

formato pdf va allegata alla registrazione

per tutte le pratiche dal 2017 in poi; per

 quelle inviate in data precedente non è

obbligatorio.

  • per ogni macchinakV(10^3) e i mA (10^-3)

dati presenti nel Registro di Sorveglianza

Fisica, aggiornato annualmente; (ad

esempio 2 endorali possono essere

“inseriti” con indicazione num, 2 macchine

ESCLUSIVAMENTE se hanno la stessa

tensione (kV) e corrente (mA) altrimenti

bisogna “registrare” due macchine

differenti)

SANZIONE art. 218 comma 2.

L’inottemperanza agli obblighi di registrazione,

 trasmissione, comunicazione o informazione

previsti dagli articoli 48, comma 1, 54, comma

 8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite

con la sanzione amministrativa da euro

2.000,00 ad euro 6.000,00 (per singola

macchina o sorgente non registrata)

Alla data attuale è noto che tutte le

attività sanitarie dovranno registrare le

 proprie sorgenti e macchine sul portale

STRIMS.

L’unica possibile variazione è la

 MODALITA’ di registrazione che al

momento non risulta valutata dagli

organi preposti.

L’obbligo richiede molte informazioni

“amministrative” e solo due dati

tecnici: kV e mA per ogni macchina

 detenuta. (ad esempio 2 endorali che

non abbiano identiche caratteristiche

devono essere “indicati”

separatamente”)

La procedura prevede due passaggi:

  • REGISTRAZIONE, si conclude con

      l’inoltro dell pratica firmata in modo

      digitale;

  • in questi passaggi sarà richiesto

 l’inserimento della data di INIZIO

 detenzione dell’impianto, tale data

 è da verificare con la

 documentazione di

COMUNICAZIONE effettuate;

(raccomandate / PEC)

  • sarà necessario specificare la SEDE

LEGALE, SEDE OPERATIVA;

  • inserimento dell’ATTO

AUTORIZZATIVO (ovvero le

 comunicazioni effettuate);

  • per ogni sede sarà necessario

 associare l’atto autorizzativo e la /

le macchine detenute;

  • Se necessario inserire i vari atti

autorizzativi, ciascuno con associati

le singole macchine (tipo endorale,

panoramico…) di cui si riporterà

esclusivamente i kV;

  • COMUNICAZIONE, a valle della

       REGISTRAZIONE, bisogna tornare alla

       pagina iniziale “scrivania” e utilizzare

       l’apposito pulsante;

  • SELEZIONARE: Registro macchine e

sorgenti => INVENTARIO INIZIALE

  • scegliere l’atto autorizzativo ed

inserire le singole macchine, in

questo caso viene richiesto la

ripetizione del tipo (endorale,

panoramico…) e dei dati kV e mA;

IN OGNI CASO le particelle accelerate

sono sempre ELETTRONI

PER ACCEDERE USA IL LINK

SOTTOSTANTE

https://strimsscrivania.isinucleare.it/

è  disponibile anche un ambiente

demo per effettuare una verifica

prima di procedere        AMBIENTE DEMO

PER OTTENERE LE

INFORMAZIONI DEL TUO

IMPIANTO PUOI

CONSULTARE I REGISTRI O

CONTATTARE ME

 

GRAZIE di essere qui. Ti invito a leggere tutto quanto riportato nel seguito.
Sono a tua disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Per tutte le attività non sanitarie, è in vigore STRIMS; entro 10gg dall’inizio detenzione è necessario effettuare la registrazione e comunicazione come previsto dal sistema.
Con il decreto mille proroghe del 2022 la scadenza per le attività Sanitarie è il 31/03/2023
 
Per adempiere a tale obbligo sono necessarie:
SANZIONE art. 218 comma 2.
L’inottemperanza agli obblighi di registrazione, trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli articoli 48, comma 1, 54, comma 8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 (per singola macchina o sorgente non registrata)
 

Alla data attuale è noto che tutte le attività sanitarie dovranno registrare le proprie sorgenti e macchine sul portale STRIMS.

L’unica possibile variazione è la MODALITA’ di registrazione che al momento non risulta valutata dagli organi preposti.

L’obbligo richiede molte informazioni “amministrative” e solo due dati tecnici: kV e mA per ogni macchina detenuta. (ad esempio 2 endorali che non abbiano identiche caratteristiche devono essere “indicati” separatamente”)

La procedura prevede due passaggi:

IN OGNI CASO le particelle accelerate sono sempre ELETTRONI

PER ACCEDERE USA IL LINK SOTTOSTANTE

https://strimsscrivania.isinucleare.it/

è  disponibile anche un ambiente demo per effettuare una verifica prima di procedere        AMBIENTE DEMO

PER OTTENERE LE INFORMAZIONI DEL TUO IMPIANTO PUOI CONSULTARE I REGISTRI O CONTATTARE ME

Puoi approfondire il significato di SPID, CNS, CIE, Firma digitale … alla pagina dedicata: DIGITALE dove ho riportato le indicazioni e siti principali.

ALCUNE IMMAGINI dei vari passaggi che possono essere di aiuto 

Scheda con già inserita la SEDE

Inserimento SEDE

 

Immagini relative la COMUNICAZIONE

Inserimento SEDE Immagini relative la COMUNICAZIONE

SELEZIONARE LA VOCE DI INTERESSE : INVENTARIO INIZIALE

SELEZIONARE LA VOCE DI INTERESSE : INVENTARIO INIZIALE

Per le “pratiche” successive il 2017

dovrebbe essere richiesto di compilare

questi campi.

Per le "pratiche" successive il 2017 dovrebbe essere richiesto di compilare questi campi.

PER OGNI MACCHINA INSERIRE I DATI RICHIESI : kV e  mA presenti nel Registro di Sorveglianza Fisica

 

Strims? 

 

data prevista per pubblicazione in G.U.

15/06/2021 – aggiornamento 20/04/2021

 

 

Aggiornamento del
06/05/2021

ISIN: ci si può già registrare (non sanità)

 anche
se non ho obbligatorio.

Durante l’incontro ISIN-ANPEQ hanno

indicato già il numero di registrazioni che

a quel giorno erano state fatte (149 come

utilizzatori)

Quel giorno ho posto la domanda su

 eventuali variazioni del portale

successive alla registrazione

 

e mi hanno risposto in linea “se le

 variazioni non sono di rilievo chi è già

registrato non apporta variazioni”

——- continua informativa —-

Con il decreto legislativo 101/2020 è

 stato
sostituito il precedente decreto

legislativo 230/95 e s.m.i.

Una delle novità è la registrazione

obbligatoria delle sorgenti presso il

 portale
“STRIMS” di tutti i soggetti

detentori delle sorgenti ex articolo 67.

Le attività “uso medico” sono al

momento non obbligate. 13/03/2021

Tale attività non presenta particolari

difficoltà operative, è però

obbligatoriamente effettuata

dall’esercente in quanto tale.

 

L’accesso potrà avvenire tramite SPID.

 

Per maggiori informazioni specifiche è

sufficiente registrarsi e prendere visione dei
video illustrativi.

Per i clienti dello studio, è disponibile

 nella
propria area privata il documento

con tutte le informazioni per completare

agilmente l’operazione.

I commercianti delle attrezzature ”

destinate ad esposizioni mediche” non

 devono
seguire questa procedura, ma

quanto indicato nel legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

 

Link al portale per l’accesso;

il pulsante di accesso si trova in alto a

 destra;

Strims?

 

 

Aggiornamento del 06/05/2021

ISIN: ci si può già registrare (non sanità) anche se non ho obbligatorio.

Durante l’incontro ISIN-ANPEQ hanno indicato già il numero di registrazioni che a quel giorno erano state fatte (149 come utilizzatori)

Quel giorno ho posto la domanda su eventuali variazioni del portale successive alla registrazione

e mi hanno risposto in linea “se le variazioni non sono di rilievo chi è già registrato non apporta variazioni”

——- continua informativa  —-

Con il decreto legislativo 101/2020 è stato sostituito il precedente decreto legislativo 230/95 e s.m.i.

Una delle novità è la registrazione obbligatoria delle sorgenti presso il portale “STRIMS” di tutti i soggetti detentori delle sorgenti ex articolo 67.

Le attività “uso medico” sono al momento non obbligate. 13/03/2021

Tale attività non presenta particolari difficoltà operative, è però obbligatoriamente effettuata dall’esercente in quanto tale.

L’accesso potrà avvenire tramite SPID.

Per maggiori informazioni specifiche è sufficiente registrarsi e prendere visione dei video illustrativi.

Per i clienti dello studio, è disponibile nella propria area privata il documento con tutte le informazioni per completare agilmente l’operazione.

I commercianti delle attrezzature ” destinate ad esposizioni mediche” non devono seguire questa procedura, ma quanto indicato nel legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

 
 

data prevista per pubblicazione in G.U. 15/06/2021 – aggiornamento 20/04/2021

Link al portale per l’accesso;

il pulsante di accesso si trova in alto a destra;

COSA SERVE?

PRATICAMENTE COSA BISOGNA FARE ?

VIDEO ACCESSO

REGISTRAZIONE ESERCENTI