STRIMS
GRAZIE di essere qui.
Ti invito a leggere tutto quanto riportato nel seguito.
Sono a tua disposizione per tutti i
chiarimenti del caso.
Per tutte le attività non sanitarie, è in
vigore STRIMS; entro 10gg dall’inizio
detenzione è necessario effettuare la
registrazione e comunicazione come
previsto dal sistema.
Con il decreto mille proroghe del 2022 la
scadenza per le attività Sanitarie è il
31/03/2023
Per adempiere a tale obbligo sono
necessarie:
- SPID / CNS / CIEovvero identità
digitale; la Carta di Identità Digitale
(CIE) può essere utilizzata se
disponibili i codici PIN e PUK; (CON
CIE si ha l’equivalente di SPID e
Firma DIGITALE)
oppure aruba o qualunque altro gestore)
- PEC;
- EMAIL;
LE RICEVUTE, le date e le “Comunicazione
Preventiva di Pratica art. 22 del D.Lgs.
230/95” o “Notifica di pratica art. 46 del
D.Lgs. 101/2020” ; Tale documentazione in
formato pdf va allegata alla registrazione
per tutte le pratiche dal 2017 in poi; per
quelle inviate in data precedente non è
obbligatorio.
- per ogni macchina: kV(10^3) e i mA (10^-3)
dati presenti nel Registro di Sorveglianza
Fisica, aggiornato annualmente; (ad
esempio 2 endorali possono essere
“inseriti” con indicazione num, 2 macchine
ESCLUSIVAMENTE se hanno la stessa
tensione (kV) e corrente (mA) altrimenti
bisogna “registrare” due macchine
differenti)
SANZIONE art. 218 comma 2.
L’inottemperanza agli obblighi di registrazione,
trasmissione, comunicazione o informazione
previsti dagli articoli 48, comma 1, 54, comma
8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite
con la sanzione amministrativa da euro
2.000,00 ad euro 6.000,00 (per singola
macchina o sorgente non registrata)
Alla data attuale è noto che tutte le
attività sanitarie dovranno registrare le
proprie sorgenti e macchine sul portale
STRIMS.
L’unica possibile variazione è la
MODALITA’ di registrazione che al
momento non risulta valutata dagli
organi preposti.
L’obbligo richiede molte informazioni
“amministrative” e solo due dati
tecnici: kV e mA per ogni macchina
detenuta. (ad esempio 2 endorali che
non abbiano identiche caratteristiche
devono essere “indicati”
separatamente”)
La procedura prevede due passaggi:
- REGISTRAZIONE, si conclude con
l’inoltro dell pratica firmata in modo
digitale;
- in questi passaggi sarà richiesto
l’inserimento della data di INIZIO
detenzione dell’impianto, tale data
è da verificare con la
documentazione di
COMUNICAZIONE effettuate;
(raccomandate / PEC)
- sarà necessario specificare la SEDE
LEGALE, SEDE OPERATIVA;
- inserimento dell’ATTO
AUTORIZZATIVO (ovvero le
comunicazioni effettuate);
- per ogni sede sarà necessario
associare l’atto autorizzativo e la /
le macchine detenute;
- Se necessario inserire i vari atti
autorizzativi, ciascuno con associati
le singole macchine (tipo endorale,
panoramico…) di cui si riporterà
esclusivamente i kV;
- COMUNICAZIONE, a valle della
REGISTRAZIONE, bisogna tornare alla
pagina iniziale “scrivania” e utilizzare
l’apposito pulsante;
- SELEZIONARE: Registro macchine e
sorgenti => INVENTARIO INIZIALE
- scegliere l’atto autorizzativo ed
inserire le singole macchine, in
questo caso viene richiesto la
ripetizione del tipo (endorale,
panoramico…) e dei dati kV e mA;
IN OGNI CASO le particelle accelerate
sono sempre ELETTRONI
PER ACCEDERE USA IL LINK
SOTTOSTANTE
https://strimsscrivania.isinucleare.it/
è disponibile anche un ambiente
demo per effettuare una verifica
prima di procedere AMBIENTE DEMO
PER OTTENERE LE
INFORMAZIONI DEL TUO
IMPIANTO PUOI
CONSULTARE I REGISTRI O
CONTATTARE ME
GRAZIE di essere qui. Ti invito a leggere tutto quanto riportato nel seguito.
Sono a tua disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Per tutte le attività non sanitarie, è in vigore STRIMS; entro 10gg dall’inizio detenzione è necessario effettuare la registrazione e comunicazione come previsto dal sistema.
Con il decreto mille proroghe del 2022 la scadenza per le attività Sanitarie è il 31/03/2023
Per adempiere a tale obbligo sono necessarie:
SPID / CNS / CIE ovvero identità digitale; la Carta di Identità Digitale (CIE) può essere utilizzata se disponibili i codici PIN e PUK; (CON CIE si ha l’equivalente di SPID e Firma DIGITALE)
Firma Digitale; ( firma digitale istantanea oppure aruba o qualunque altro gestore)
PEC;
EMAIL;
LE RICEVUTE, le date e le “Comunicazione Preventiva di Pratica art. 22 del D.Lgs. 230/95” o “Notifica di pratica art. 46 del D.Lgs. 101/2020” ; Tale documentazione in formato pdf va allegata alla registrazione per tutte le pratiche dal 2017 in poi; per quelle inviate in data precedente non è obbligatorio.
per ogni macchina: kV (10^3) e i mA (10^-3) dati presenti nel Registro di Sorveglianza Fisica, aggiornato annualmente; (ad esempio 2 endorali possono essere “inseriti” con indicazione num, 2 macchine ESCLUSIVAMENTE se hanno la stessa tensione (kV) e corrente (mA) altrimenti bisogna “registrare” due macchine differenti)
SANZIONE art. 218 comma 2.
L’inottemperanza agli obblighi di registrazione, trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli articoli 48, comma 1, 54, comma 8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00 (per singola macchina o sorgente non registrata)
Alla data attuale è noto che tutte le attività sanitarie dovranno registrare le proprie sorgenti e macchine sul portale STRIMS.
L’unica possibile variazione è la MODALITA’ di registrazione che al momento non risulta valutata dagli organi preposti.
L’obbligo richiede molte informazioni “amministrative” e solo due dati tecnici: kV e mA per ogni macchina detenuta. (ad esempio 2 endorali che non abbiano identiche caratteristiche devono essere “indicati” separatamente”)
La procedura prevede due passaggi:
REGISTRAZIONE, si conclude con l’inoltro dell pratica firmata in modo digitale;
in questi passaggi sarà richiesto l’inserimento della data di INIZIO detenzione dell’impianto, tale data è da verificare con la documentazione di COMUNICAZIONE effettuate; (raccomandate / PEC)
sarà necessario specificare la SEDE LEGALE, SEDE OPERATIVA;
inserimento dell’ATTO AUTORIZZATIVO (ovvero le comunicazioni effettuate);
per ogni sede sarà necessario associare l’atto autorizzativo e la / le macchine detenute;
Se necessario inserire i vari atti autorizzativi, ciascuno con associati le singole macchine (tipo endorale, panoramico…) di cui si riporterà esclusivamente i kV;
COMUNICAZIONE, a valle della REGISTRAZIONE, bisogna tornare alla pagina iniziale “scrivania” e utilizzare l’apposito pulsante;
SELEZIONARE: Registro macchine e sorgenti => INVENTARIO INIZIALE
scegliere l’atto autorizzativo ed inserire le singole macchine, in questo caso viene richiesto la ripetizione del tipo (endorale, panoramico…) e dei dati kV e mA;
IN OGNI CASO le particelle accelerate sono sempre ELETTRONI
PER ACCEDERE USA IL LINK SOTTOSTANTE
https://strimsscrivania.isinucleare.it/
è disponibile anche un ambiente demo per effettuare una verifica prima di procedere AMBIENTE DEMO
PER OTTENERE LE INFORMAZIONI DEL TUO IMPIANTO PUOI CONSULTARE I REGISTRI O CONTATTARE ME
Puoi approfondire il significato di SPID, CNS, CIE, Firma digitale … alla pagina dedicata: DIGITALE dove ho riportato le indicazioni e siti principali.
ALCUNE IMMAGINI dei vari passaggi che possono essere di aiuto
Scheda con già inserita la SEDE
Inserimento SEDE
Immagini relative la COMUNICAZIONE
Inserimento SEDE Immagini relative la COMUNICAZIONE
SELEZIONARE LA VOCE DI INTERESSE : INVENTARIO INIZIALE
SELEZIONARE LA VOCE DI INTERESSE : INVENTARIO INIZIALE
Per le “pratiche” successive il 2017
dovrebbe essere richiesto di compilare
questi campi.
Per le "pratiche" successive il 2017 dovrebbe essere richiesto di compilare questi campi.
PER OGNI MACCHINA INSERIRE I DATI RICHIESI : kV e mA presenti nel Registro di Sorveglianza Fisica
Strims?
data prevista per pubblicazione in G.U.
15/06/2021 – aggiornamento 20/04/2021
Aggiornamento del
06/05/2021
ISIN: ci si può già registrare (non sanità)
anche
se non ho obbligatorio.
Durante l’incontro ISIN-ANPEQ hanno
indicato già il numero di registrazioni che
a quel giorno erano state fatte (149 come
utilizzatori)
Quel giorno ho posto la domanda su
eventuali variazioni del portale
successive alla registrazione
e mi hanno risposto in linea “se le
variazioni non sono di rilievo chi è già
registrato non apporta variazioni”
——- continua informativa —-
Con il decreto legislativo 101/2020 è
stato
sostituito il precedente decreto
legislativo 230/95 e s.m.i.
Una delle novità è la registrazione
obbligatoria delle sorgenti presso il
portale
“STRIMS” di tutti i soggetti
detentori delle sorgenti ex articolo 67.
Le attività “uso medico” sono al
momento non obbligate. 13/03/2021
Tale attività non presenta particolari
difficoltà operative, è però
obbligatoriamente effettuata
dall’esercente in quanto tale.
L’accesso potrà avvenire tramite SPID.
Per maggiori informazioni specifiche è
sufficiente registrarsi e prendere visione dei
video illustrativi.
Per i clienti dello studio, è disponibile
nella
propria area privata il documento
con tutte le informazioni per completare
agilmente l’operazione.
I commercianti delle attrezzature ”
destinate ad esposizioni mediche” non
devono
seguire questa procedura, ma
quanto indicato nel legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
Strims?
Aggiornamento del 06/05/2021
ISIN: ci si può già registrare (non sanità) anche se non ho obbligatorio.
Durante l’incontro ISIN-ANPEQ hanno indicato già il numero di registrazioni che a quel giorno erano state fatte (149 come utilizzatori)
Quel giorno ho posto la domanda su eventuali variazioni del portale successive alla registrazione
e mi hanno risposto in linea “se le variazioni non sono di rilievo chi è già registrato non apporta variazioni”
——- continua informativa —-
Con il decreto legislativo 101/2020 è stato sostituito il precedente decreto legislativo 230/95 e s.m.i.
Una delle novità è la registrazione obbligatoria delle sorgenti presso il portale “STRIMS” di tutti i soggetti detentori delle sorgenti ex articolo 67.
Le attività “uso medico” sono al momento non obbligate. 13/03/2021
Tale attività non presenta particolari difficoltà operative, è però obbligatoriamente effettuata dall’esercente in quanto tale.
L’accesso potrà avvenire tramite SPID.
Per maggiori informazioni specifiche è sufficiente registrarsi e prendere visione dei video illustrativi.
Per i clienti dello studio, è disponibile nella propria area privata il documento con tutte le informazioni per completare agilmente l’operazione.
I commercianti delle attrezzature ” destinate ad esposizioni mediche” non devono seguire questa procedura, ma quanto indicato nel legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
data prevista per pubblicazione in G.U. 15/06/2021 – aggiornamento 20/04/2021
Link al portale per l’accesso;
il pulsante di accesso si trova in alto a destra;